Decisione 6 maggio 1955 - 29 ottobre 1955, n 89

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Alta Corte per la Regione siciliana

 

Decisione 6 maggio 1955 - 29 ottobre 1955, n. 89

sul ricorso del Commissario dello Stato contro la legge approvata dallAssemblea regionale il 25 marzo 1955: « Istituzione presso la facolt di agraria di Palermo di un corso di specializzazione in viticoltura ed enologia

 

Presidente: PERASSI; Relatore: FINOCCHIARO APRILE; P. M.: EULA; Commissario Stato (Avv. ARIAS) - Regione Siciliana (Avv. MANISCALCO BASILE).

 

(omissis)

Il 25 marzo 1955 lAssemblea regionale siciliana approv una legge portante « Istituzione presso la facolt di agraria di Palermo di un corso di specializzazione in viticoltura ed enologia , allo scopo di dare ai laureati una « specifica preparazione in dette materie e di conferire loro la qualifica di specialista a norma dellart. 4 del R. D. 31 dicembre 1923, n. 2909 (art. 1).

La durata annuale del corso suddivisa in tre periodi: teorico-didattico, di applicazione in chimica enologica e microbiologia, di applicazione viticola - enologica (art. 2).

Si indicano le materie dinsegnamento, distinte in due gruppi: fondamentali e complementari; e si chiarisce che gli esami speciali per ciascuna materia si svolgeranno a norma dei vigenti regolamenti (art. 3).

Gli insegnamenti saranno conferiti secondo lattuale ordinamento universitario (art. 4).

Con gli artt. 5, 6, 7 e 8 si dettano norme per lammissione al corso, per il conferimento del relativo diploma, per la composizione della commissione esaminatrice e del consiglio direttivo, nonch per quel che riguarda le tasse, il servizio di segreteria ed il funzionamento in genere del corso stesso.

Finalmente con lart. 9 si dichiara che alla spesa conseguente « si provvede con appositi stanziamenti da iscrivere nel bilancio della Regione .

Il Commissario dello Stato con ricorso 31 marzo 1955, presentato nei termini, ha contestato la legittimit costituzionale della legge per due motivi. Con il primo si denunzia la violazione dellart. 17 dello Statuto per cui allAssemblea regionale compete in materia soltanto potest legislativa complementare, entro i limiti dei principi, ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato. Ora, per quanto riguarda specificatamente le scuole e i corsi di perfezionamento e di specializzazione post-lauream delle universit e degli istituti universitari della Repubblica, da ricordare che lart. 20 della legge sulla istruzione superiore, approvato con R. D. 31 agosto 1933, n. 1592, dispone che ogni iniziativa al riguardo demandata alle stesse autorit accademiche di ciascun ateneo, che possono proporre in seno alle rispettive facolt listituzione delle anzidette scuole e corsi con insegnamenti opportunamente organizzati. Tale facolt attribuita alle universit per effetto della autonomia didattica che ad esse riconosciuta, come risulta dallart. 1 dello stesso T.U. n. 1592, e che costituisce una delle caratteristiche fondamentali del nostro sistema universitario. da aggiungere che tale criterio ribadito dallart. 178 del T. U. sopracitato, il quale stabilisce che la qualifica di specialista in qualsiasi ramo di esercizio professionale pu essere assunta soltanto da coloro che abbiano conseguito il relativo diploma secondo quanto viene stabilito dagli statuti delle universit e degli istituti superiori.

Pertanto con il provvedimento in esame si viene a determinare una indebita ingerenza del legislatore regionale nellautonomia didattica conferita alle nostre universit, per cui ad esse soltanto compete la facolt di istituire corsi post-universitari di specializzazione. La difformit nel caso in esame dai principi cui si informa la legislazione dello Stato in materia costituisce illegittimit costituzionale. Col secondo mezzo del ricorso si denunzia la violazione dellart. 81 della Costituzione secondo cui ogni legge che importi nuova spesa deve indicare in maniera chiara e con certezza i mezzi con cui farvi fronte, in quanto lart. 9 della legge impugnata non precisa i mezzi con cui provvedere alla copertura della relativa spesa.

La Regione ha eccepito non sussistere lasserta violazione del principio dellautonomia didattica delle universit in relazione allart 17 dello Statuto. Per la Regione laffermato principio dellautonomia didattica delle universit assai limitato o meglio non sussiste affatto nellordinamento legislativo statale, nei termini nei quali il Commissario dello Stato lo prospetta. La legge, non potendo naturalmente provvedere in modo diretto, con specifiche disposizioni, alla organizzazione dei corsi presso le varie universit, lascia che tale organizzazione sia regolata dagli statuti delle universit, i quali vengono approvati con decreto del Presidente della Repubblica. Senza, quindi, lintervento e lapprovazione del Capo dello Stato le universit non possono adottare alcuna determinazione circa la consistenza degli statuti ovvero circa la organizzazione dei corsi che sono in questi disciplinati. Per la Regione laffermata autonomia si concreta in definitiva in semplici proposte che spiegano efficacia solo quando gli statuti siano approvati dal Capo dello Stato. Daltra parte le ragioni che attengono alla formazione degli statuti e, quindi, alla organizzazione dei corsi, oltre che di ordine pratico, sono di ordine finanziario, dovendo lattivit a riguardo delle universit svolgersi entro i limiti dei bilanci delle universit stesse. Ne consegue che, quando il legislatore statale e regionale istituisce presso una universit un corso di specializzazione, assumendo la relativa spesa non intacca le prerogative delluniversit, non ponendo a carico di essa alcun onere. Aggiunge la Regione che non pu indurre in diverso avviso lart. 4 del R. D. 31 dicembre 1923, n. 2909, ove detto che « la qualifica di specialista di qualsiasi ramo di esercizio professionale, pu essere assunta soltanto da coloro che abbiano conseguito il relativo diploma, secondo quanto sar stabilito dagli statuti delle universit superiori . Con questa disposizione, infatti, il legislatore per evitare di disciplinare con legge tutti i corsi di specializzazione, ha fatto rimando alla organizzazione dei corsi di specializzazione che sarebbe stata fatta non dalle universit, ma dagli statuti delle universit: ma non ha voluto auto privarsi della facolt di istituire dei corsi di specializzazione, facolt che, per analogia  spetta al legislatore regionale.

Afferma, infine, la Regione, che essendo state riconosciute costituzionali le leggi regionali di istituzione della facolt di economia e commercio presso luniversit di Messina e di istituzione delle facolt di  agraria presso luniversit di Catania, a fortiori bisogna riconoscere nellAssemblea siciliana il potere di istituire corsi di specializzazione, essendo le istituzioni di facolt ben pi impegnative di quelle di corsi di specializzazione.

Circa la violazione dellart. 81 della Costituzione lamentata Commissario dello Stato, la Regione sostiene che la detta violazione sussiste in quanto, disponendosi allart. 9 che « alle spese di funzionamento del corso si provvede con appositi stanziamenti da iscrivere nel bilancio della Regione , la legge impugnata non comporta e non comportare spese maggiori di quelle previste nel bilancio, perch per la copertura delle spese che esso prevede, rimanda appunto al bilancio ed alla legge con la quale questo sar approvato.

 

DIRITTO

 

Il primo mezzo del ricorso fondato. La potest legislativa d Regione in materia di istruzione media ed universitaria riconosciuta dallart. 17, lett. d), dello Statuto ed ha carattere complementare e sussidiario della legislazione dello Stato, dovendo svolgersi entro i principi ed interessi generali cui sinforma la legislazione stessa. Non esatto, come dice la difesa della Regione resistente, che le leggi emanate dallAssemblea in base allart. 17 dello Statuto possono essere considerate violatrici d tali principi ed interessi solo quando si contrastino e si neghino e non anche quando dispongono, eventualmente, nellambito di una attivit legislativa complementare, al di fuori di essi, n esatto, come asserisce la detta difesa, che il principio dellautonomia didattica delle universit (ammesso che esista) potrebbe ritenersi violato solo da una legge che le modifichi e lo sopprima e non mai da una legge che arricchendo, a spese della Regione, ununiversit di nuovo insegnamento, ne potenzi lattivit e la sfera dazione.

In verit lo Statuto impone allAssemblea, in applicazione dellart. 17 , di rimanere entro i limiti della legislazione statale. Ove essa esca da tali limiti rigorosi, qualunque ne sia il fine, anche quello di potenziare, secondo lespressione della resistente, lattivit e la sfera dazione delle universit regionali, commette una violazione della norma costituzionale.

Ora non davvero a dubitarsi dellesistenza, nellattuale ordinamento dellistruzione superiore, del principio dellautonomia universitaria. Nellultimo capoverso dellart. 1 T. U. approvato col R. D. 31 agosto 1933, n. 1592, ancora vigente in questa parte detto, infatti, che « le universit e gli istituti hanno personalit giuridica ed autonomia giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare nei limiti stabiliti dal presente testo unico e sotto la vigilanza dello Stato esercitata dal Ministro delleducazione nazionale . Da ci consegue che la composizione delle universit ed istituti di istruzione superiore, nonch listituzione delle varie facolt sono stabilite con decreto del Capo dello Stato, mentre lorganizzazione dei corsi e la creazione di scuole speciali di perfezionamento e di specializzazione sono riservate alla libera iniziativa degli enti suddetti.

Ci viene ad essere confermato dai capoversi 3 e 4 dellart. 20 del ricordato T. U. i quali si occupano particolarmente delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di perfezionamento e dei corsi di perfezionamento, dintegrazione e di cultura. Nellultimo capoverso dellart. 20, proprio in conseguenza della autonomia didattica universitaria, si dispone che « la durata degli studi per le scuole e i corsi indicati nel comma terzo determinato dagli Statuti .

Se, dunque, la legge, diversamente da quel che essa dispone per la composizione delle facolt universitarie che attribuzione del Capo dello Stato, su proposta del Ministro competente, stabilisce o meno i corsi di specializzazione e perfezionamento, non pu la Regione a attribuirsi detta facolt senza patente violazione costituzionale.

N vale dire che tale facolt subordinata allapprovazione di statuti, nei quali essa dichiarata, da parte del Capo dello Stato,  dappoich questa approvazione non ha altro scopo che quello di controllare se gli statuti si attengono alle norme di legge riguardanti lautonomia universitaria; come la vigilanza ministeriale ha lo scopo dimpedire ci si esca dai limiti prescritti cos come la vigilanza governativa si esplica sugli enti autarchici senza che perci venga invasa la sfera della loro autonomia.

Non vale neppure ricercare i motivi per i quali il legislatore ha concesso lautonomia e se tra essi vi sia quello di evitare, come pretende la difesa della Regione, ai competenti organi amministrativi e legislativi lonore di studiare lorganizzazione dei corsi per lasciare alluniversit il carico di far quadrare le spese relative nellambito dei rispettivi bilanci.

Questa indagine estranea allapplicazione della legge, la quale deve essere considerata solo nellavere essa stabilito, pur nelle forme e nei limiti indicati, lautonomia universitaria.

Cos lessersi la Regione assunta la spesa dellistituendo corso di specializzazione non lesonera dalla censura di illegittimit costituzionale, trattandosi di violazione di una prerogativa essenziale delluniversit che a base della legislazione statale.

Circa il rilievo che lo Stato potrebbe sempre intervenire per istituire corsi di specializzazione, non dubbio che ci possa fare con legge modificatrice delle norme esistenti; non pu far ci la Regione che in questo campo non ha legislazione esclusiva, sibbene complementare e deve rimanere, secondo lart. 7, entro i limiti dei principi ed interessi generali.

Non poi il caso di considerare equiparate le istituzioni delle due facolt di economia e commercio a Messina e d agraria a Catania con listituzione del corso di specializzazione di cui alla legge impugnata, dappoich con listituzione delle due facolt, riconosciuta costituzionale da questa Alta Corte, la Regione legittimamente si pose al posto dello Stato, esercitando la facolt a questo spettante per lart. 1 del R. D. L. 20 giugno 1935, n. 1071, mentre la istituzione dei corsi di specializzazione rientra nel compito autonomistico delluniversit.

Infondato, invece, il secondo mezzo del ricorso. La legge impugnata non ha violato lart. 81 della Costituzione in quanto, disponendo che alle spese di funzionamento del corso si provvede con appositi stanziamenti da iscrivere nel bilancio della Regione, non impegna somme maggiori di quelle previste dal bilancio, ma rimanda appunto al bilancio e il corso non potrebbe funzionare se non fossero stati prima effettuati nel bilancio i relativi stanziamenti, da farsi anno per anno, dopo la comunicazione delluniversit dellammontare della spesa.

 

P. Q. M.

LAlta Corte per la Regione siciliana accoglie, limitatamente al primo mezzo, il ricorso del Commissario dello Stato avverso la legge approvata dallAssemblea regionale siciliana il 25 marzo 1955, recante:« Istituzione presso la facolt di agraria di Palermo di un corso di specializzazione in viticoltura ed enologia e, per leffetto, annulla la legge impugnata.